Approvato l’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
In particolare, con riferimento ai c.d. nuovi voucher, l’art. 54-bis prevede due tipologie di committenti:
- le famiglie (mediante il Libretto Famiglia);
- le imprese (fino a un massimo di 5 dipendenti con contratti stabili).
Il limite economico annuale è il seguente:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore ad € 2.500.
Tale nuovo strumento non potrà essere utilizzato:
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.