Dal giorno 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo che modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 81/2015(JOB ACTS) in particolare Il nuovo comma 3, articolo 49, prevede che:
I committenti sono tenuti a comunicare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro tramite PEC all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it o tramite SMS al numero 339.9942256 dopo aver registrato il proprio numero di cellulare sul sito del ministero CLICLAVORO. Per una questione di tracciabilità in caso di controllo le comunicazioni vanno tenute, pertanto anche i messaggi andrebbero scaricati e conservati.
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, di prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a trasmettere i seguenti dati:
- dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo dove avverrà la prestazione,
- il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, i seguenti dati:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo dove avverrà la prestazione,
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazioni all’obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Il Ministero del Lavoro potrà individuare nuove modalità applicative e di comunicazione (es. comunicazione telematica) attraverso apposito decreto.
Per ulteriori informazioni contatta i nostri uffici.