Il lavoratore deve essere titolare di un trattamento di disoccupazione (naspi, aspi o mini-aspi)anche se non ha ancora iniziato a percepirlo. L’aliquota contributiva è pari al 10%, ridotta nelle aziende con meno di 9 addetti per l’azienda, e pari al 5,84% per il lavoratore.
La durata del contratto di apprendistato non può essere superiore a 3 anni( 5 per alcune mansioni dell’artigianato) Non è prevista l’ulteriore contribuzione agevolata al termine del periodo formativo se il lavoratore viene confermato in servizio.
Possono essere assunti anche lavoratori che hanno già svolto la stessa mansione con contratto a termine o in somministrazione purchè la durata non abbia superato la metà del periodo di apprendistato previsto dal CCNL. E’ possibile risolvere il contratto anche prima della fine del periodo formativo seguendo la normativa generale sui licenziamenti (preavviso, motivazione, ecc..)
Con lo stesso contratto possono essere assunti anche i lavoratori che percepiscono ancora l’indennità di mobilità. In questo caso la contribuzione è pari al 10% senza alcuna riduzione nelle aziende sotto i 9 addetti e l’agevolazione dura 18 mesi.
Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato l’azienda può recuperare il 50% dell’indennità non ancora goduta dal lavoratore. L’INPS con messaggio n.2243 del 31.05.2017 ha stabilito i codici contribuzione che dovranno essere utilizzati.