Prestazioni occasionali per le famiglie.
Quando a essere interessata alle prestazioni occasionali è una famiglia, essa deve acquistare un Libretto Famiglia prefinanziato, attraverso la piattaforma informatica dell’Inps dopo essersi registrati che serve per il pagamento delle prestazioni occasionali a uno o più prestatori nell’ambito di:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per pagare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
Prestazioni occasionali per imprese e professionisti.
E’ un contratto mediante il quale un utilizzatore «non famiglia» (imprese, professionisti, pubblica amministrazione) acquisisce, con modalità semplificate, le prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro certi limiti d’importo e di durata.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo, eccezione fatta per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti, a condizione di non essere iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (elenco redatto dall’Inps e finalizzato al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione): titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
In caso di violazione del predetto divieto, la disciplina prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Si tenga conto, tuttavia – anche se la norma non lo dice – che in questi casi è altissimo il rischio della conversione del contratto in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.
La procedura operativa. Tre le fasi operative per fruire di prestazioni occasionali:
- registrazione: obbligo sia degli utilizzatori e sia dei prestatori tramite una piattaforma informatica gestita dall’INPS (che dovrebbe essere attiva dal 10 luglio)
- attivazione: deposito presso l’Inps di una somma necessaria a pagare prestazioni e relativi oneri. Il deposito va fatto con F24, ma senza compensazione, e dal totale versamento è tolto l’1% destinato a rifondere l’Inps degli oneri di gestione.
- denuncia: anticipata delle prestazioni da fare e ripetere in ogni occasione.
Attenzione alla tempistica: la denuncia è anticipata (cioè preventiva) nel caso di imprese e altri soggetti «non famiglie».
In particolare l’adempimento va assolto almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione occasionale, tramite la piattaforma informatica o contact center dell’Inps. Si tratta dell’invio di una dichiarazione contenente, tra l’altro, dati anagrafici e identificativi del prestatore; luogo di svolgimento della prestazione; oggetto della prestazione; data e ora inizio e termine della prestazione ovvero, nel solo caso di imprenditore agricolo, durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata (fa eccezione il settore agricolo).
Può capitare che, una volta denunciata una prestazione, questa poi non venga effettivamente svolta per varie ragioni. In questi casi è prevista la «revoca» della comunicazione, da fare entro i tre giorni successivi a quello programmato (e denunciato all’INPS) per lo svolgimento della prestazione, sempre attraverso la piattaforma informatica Inps o tramite contact center INPS. Se la revoca non viene fatta, l’Inps dà per assodato che la prestazione sia stata regolarmente svolta. In ogni caso di comunicazione, il prestatore riceve notifica attraverso sms o posta elettronica.
Lavoratori pagati dall’INPS. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nel corso di un mese, l’Inps procede al pagamento del compenso a favore del prestatore il giorno 15 del mese successivo.